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[1]Nel testo unico della legge elettorale politica, dopo il 5° comma dell'art. 13, e dopo il 1° comma dell'art. 85, sono rispettivamente inseriti i seguenti:

[2]Art. 13. - Nei Comuni che non hanno rappresentanza elettiva, i componenti della Commissione elettorale sono nominati dal capo della civica Amministrazione (governatore, podesta').

[3]Art. 85. - Ove il Comune capoluogo del mandamento non abbia rappresentanza elettiva, il Pretore e' assistito, nei predetti adempimenti, da due membri della consulta municipale designati dal podesta', oppure, in mancanza di essi, da due elettori del Comune parimenti designati dal podesta'.

Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art7 · fonte del testo