Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto o dichiarato dalle parti. La quota di onorario, corrispondente alla differenza fra il valore accertato ai fini tributari e quello dichiarato dalle parti, e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento. Il notaio indica, in margine alla copia per la registrazione dell'atto, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa nazionale del notariato per ciascuna convenzione. Analogamente, egli indica, in margine alla copia del testamento ad uso dell'Ufficio del registro per la denunzia di successione, la quota di onorario da lui liquidata a favore della Cassa stessa, sul valore dichiarato dell'eredita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art18 · fonte del testo