All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, pero', devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio. Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, e' necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Testo vigente dal 7 marzo 2011
