Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'Archivio notarile non sono dovuti diritti o tasse per ricerche, letture o ispezioni fatte unicamente a scopo di studi storici, letterari o scientifici. Le relative operazioni, pero', devono essere autorizzate, di volta in volta, dal capo dell'Archivio. Per la lettura o ispezione di testamenti e di altri atti custoditi in busta chiusa o sotto sigillo, di data anteriore ad un secolo, e' necessaria l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia, udito il parere del capo dell'Archivio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art44 · fonte del testo