E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio. Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente. E' dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

Testo vigente dal 7 marzo 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. 10 parole tolte, 87 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212aggiunto: E' dovuto, a titolo di tassa, quanto spetta ai notai a titolo di onorari e diritti accessori, per il rilascio delle copie, degli estratti, dei certificati, per le letture e le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili depositati in Archivio. Gli altri atti conservati in Archivio sono considerati come atti notarili agli effetti della liquidazione delle tasse dovute per le operazioni previste nel comma precedente. E' dovuto inoltre per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione il diritto fisso di lire 25.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art40 · fonte del testo