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Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potra' autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilita', alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge. ((CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1961, n. 723

2

La L. 28 luglio 1961, n. 723 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158".

Testo in vigore dal 25 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 agosto 1961

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 25 agosto 1961. 19 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge. tolto: Dal computo del compenso sopra cennato restano esclusi i diritti di urgenza di cui all'art. 41 della presente legge aggiunto: CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1961, n. 723

    La L. 28 luglio 1961, n. 723 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art45 · fonte del testo