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Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e' composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente; il Consiglio di amministrazione del Fondo e' composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza. I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri. La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti e' fatta dal Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1961 al 5 gennaio 2019
