Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1961 al 5 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e' composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente; il Consiglio di amministrazione del Fondo e' composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza. I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri. La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti e' fatta dal Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1961 al 5 gennaio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-30;1326~art5 · fonte del testo