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Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo. Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalita' per gli errori di lavorazione. I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo articolo 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 11 per il personale, che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

  • a)nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;
  • b)nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1974, N. 370)). Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono, determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; i compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi. Nel computo mensile le frazioni mensile o di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora. Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 novembre 1973, n. 728

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La L. 16 novembre 1973, n. 728, ha disposto (con l'art. 7) che "gli importi massimi mensili netti di guadagno individuali per le prestazioni straordinarie rese oltre l'orario d'obbligo e per i lavori a cottimo di cui all'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissati inderogabilmente come segue: per i servizi di movimento postale e per la manutenzione esterna della rete telefonica nazionale............. L. 80.000 per i servizi di conti correnti, centri meccanografici e servizi bancoposta centrali................... L. 70.000 per altri reparti e uffici............... L. 60.000 I compensi per i lavori a cottimo sono cumulabili con quelli per servizio straordinario, fermi restando comunque gli importi massimi complessivi fissati dal precedente comma. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i suddetti importi saranno annualmente ridotti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Nei casi di assenze dal servizio per qualsiasi causa, escluse quelle per congedo ordinario, i limiti massimi delle prestazioni a cottimo saranno ridotti, per ciascuna giornata lavorativa di assenza, di una frazione avente per numeratore l'unita' e per denominatore il numero delle giornate lavorative del mese preso in esame. Tale riduzione sara' operata nel mese in cui si sono verificate le assenze e, ove occorra, nel mese immediatamente successivo. I limiti individuali di guadagno e la riduzione per le assenze previsti dal presente articolo, si applicano anche per le prestazioni straordinarie svolte presso gli uffici esecutivi".

Testo in vigore dal 8 settembre 1974 al 30 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art14 · fonte su Normattiva