Art. 14 — Cottimi
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Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo. Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalita' per gli errori di lavorazione. I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo articolo 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 11 per il personale, che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:
- a)nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;
- b)nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantita'. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantita' di lavoro pari alla resa giornaliera, sempreche' siano state ultimate le quantita' di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso. Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono, determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; i compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi. Nel computo mensile le frazioni mensile o di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora. Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973
