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Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennita' giornaliera di lire ((quattrocentoquaranta)). Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire((centottanta)). Le indennita' predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, sempreche' coincidenti con giornate feriali.

Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 6 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art37 · fonte su Normattiva