Art. 37 — Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori
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Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennita' giornaliera di lire duecentosessanta. Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centoquaranta. Le indennita' predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, sempreche' coincidenti con giornate feriali.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 3 giugno 1976
