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[1]Il Maresciallo capo e il brigadiere della Regia guardia di finanza non possono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianita', ne' partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non hanno compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:
- a)maresciallo capo: due anni complessivamente compiuti nei gradi di maresciallo capo e maresciallo ordinario, di comando di reparto o di unita' del naviglio, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;
- b)brigadiere: due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente compiuti nei gradi di brigadiere e sottobrigadiere, di cui almeno un anno in compagnie territoriali del Regno disagiate, che saranno determinate con decreto Ministeriale, o in reparti dislocati nell'Africa italiana, in Albania o nelle Isole italiane dell'Egeo, o in reparti mobilitati, facenti parte delle Forze armate operanti, oppure d'imbarco sulle unita' del naviglio.
[2]Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 29 dicembre 1970
