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Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 12 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrera' in vigore, nonche' alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno. L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente art. 9 e' applicabile anche alle liberalita' anteriori alla, presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate. Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente art. 5, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa, di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte. E' abrogato il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art10 · fonte del testo