Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente. Decade, altresi', dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione. Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta e' tenuto al pagamento dei tributi ordinari. L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo e' fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

Testo vigente dal 11 agosto 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/1964

    Questione infondata
    7 luglio 1964

    L'accertamento delle circostanze per cui è prevista la decadenza dai benefici fiscali concessi per la formazione della piccola proprietà contadina, attribuito dall'art. 7, penultimo comma, legge 6 agosto 1954, n. 604, all'Ispettorato provinciale agrario, non ha propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, e pertanto non è vincolante per il giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento dichiarativo della decadenza; il relativo sindacato, di conseguenza, si esercita tanto circa l'esattezza dei fatti attestati dall'Ispettorato, quanto circa la correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale del penultimo comma del citato art. 7 in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 7 Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art7 · fonte del testo