Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1954 al 24 giugno 1965. Leggi il testo vigente →

Quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) dell'art. 3 e non sia stato prodotto ne' il certificato definitivo previsto dalla lettera b) dello stesso art. 3, ne' quello provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'art. 4.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 24 giugno 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art5 · fonte del testo