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[1]Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di pilotaggio presso le scuole di pilotaggio o di specialita' sono dovuti, in sostituzione dell'indennita' supplementare e dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, i seguenti compensi mensili, cumulabili con le indennita' di aeronavigazione e pilotaggio:

  • 1)istruttori di acrobazia: colonnelli........................................... L. 10.000 gradi inferiori a colonnello......................... " 9.500
  • 2)istruttori di volo senza visibilita': colonnelli........................................... L. 10.000 gradi inferiori a colonnello......................... " 9.500
  • 3)istruttori di pilotaggio: colonnelli........................................... L. 6.700 gradi inferiori a colonnello......................... " 6.400

[2]I compensi spettano unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. Qualora lo stesso ufficiale o sottufficiale assolva piu' di uno degli incarichi suindicati, viene corrisposto soltanto il compenso maggiore.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 3 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art3 · fonte del testo