Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................ L. 11.500 tenente............................................. " 13.800 sottotenente........................................ " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente.............. " 13.200

[2]Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. Non e' consentito il cumulo di piu' compensi per incarichi di istruttore.12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 novembre 1961, n. 1300

1

La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.

L. 27 maggio 1970, n. 365

2

La L. 27 maggio 1970, n. 365 ha disposto (con l'art. 6) che "il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971".

Testo in vigore dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1962 al 4 luglio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1970, n. 365

    La L. 27 maggio 1970, n. 365 ha disposto (con l'art. 6) che "il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art3 · fonte del testo