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[1]Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................ L. 11.500 tenente............................................. " 13.800 sottotenente........................................ " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente.............. " 13.200
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 1961, n. 1300
1La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.
L. 27 maggio 1970, n. 365
2La L. 27 maggio 1970, n. 365 ha disposto (con l'art. 6) che "il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971".
Testo in vigore dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010
