Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1962 al 4 luglio 1970. Leggi il testo vigente →
[1]((Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................ L. 11.500 tenente............................................. " 13.800 sottotenente........................................ " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente.............. " 13.200
[2]Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. Non e' consentito il cumulo di piu' compensi per incarichi di istruttore)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 1961, n. 1300
1La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1962 al 4 luglio 1970
