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[1]((Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................ L. 11.500 tenente............................................. " 13.800 sottotenente........................................ " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe.... " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente.............. " 13.200

[2]Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. Non e' consentito il cumulo di piu' compensi per incarichi di istruttore)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 novembre 1961, n. 1300

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La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1962 al 4 luglio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 3 gennaio 1962. 97 parole tolte, 56 parole aggiunte in 5 capoversi.

Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di tolto: pilotaggio presso le scuole di pilotaggio aggiunto: volo o di specialita' tolto: sono dovuti, in sostituzione dell'indennita' supplementare e dei compensi previsti dalle vigenti disposizioni, i seguenti compensi mensili, cumulabili con le indennita' di aeronavigazione e pilotaggio:

tolto: 1) istruttori di acrobazia: colonnelli aggiunto: e' dovuto un compenso mensile nella misura seguente: da colonnello a capitano............................tolto: ............... L. 10.000 gradi inferiori a colonnello aggiunto: L. 11.500 tenente......................... tolto: " 9.500

tolto: 2) istruttori di volo senza visibilita': colonnelliaggiunto: ....................tolto: . aggiunto: " 13.800 sottotenente....................... tolto: L. 10.000 gradi inferiori a colonnelloaggiunto: .................tolto: . aggiunto: " 13.500 aiutante di battaglia e maresciallo di 1ª classe....tolto: ..... " 9.500

tolto: 3) istruttori di pilotaggio: colonnelli........................................... L. 6.700 gradi inferiori a colonnello aggiunto: " 13.500 da maresciallo di 2ª classe a sergente..............tolto: ........... " 6.400 aggiunto: " 13.200

tolto: I compensi spettanoaggiunto: Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore. tolto: Qualora lo stesso ufficiale o sottufficiale assolva piu' di uno degli incarichi suindicati, viene corrisposto soltanto il compenso maggiore aggiunto: Non e' consentito il cumulo di piu' compensi per incarichi di istruttore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 novembre 1961, n. 1300

    La L. 29 novembre 1961, n. 1300 ha disposto (con l'art. 8) che la modifica ha effetto dal 1 gennaio 1962.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art3 · fonte del testo