Art. 8 — Indennità di accesso
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Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennita' di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:
- a)fino a 3 chilometri, lire 300;
- b)fino a 5 chilometri, lire 400;
- c)fino a 10 chilometri, lire 700;
- d)fino a 15 chilometri, lire 1.000;
- e)fino a 20 chilometri, lire 1.300; oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di lire 300.123457891011 La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, e' effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima localita' e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di piu' persone, e' dovuta una sola indennita' di accesso, la quale grava in parti uguali su tutti gli atti eseguiti. Il Ministro per la grazia e giustizia puo', con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennita' di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.
Gli interventi su questo articolo(10)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979
1Il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1979 (in G.U. 18/10/1979, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 2 dicembre 1983
2Il Decreto 2 dicembre 1983 (in G.U. 06/12/1983, n. 334) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 22 dicembre 1987
3Il Decreto 22 dicembre 1987 (in G.U. 28/12/1987, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 18 dicembre 1989
4Il Decreto 18 dicembre 1989 (in G.U. 27/12/1989, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 20 dicembre 1991
5Il Decreto 20 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 31 dicembre 1993
7Il Decreto 31 dicembre 1993 (in G.U. 10/1/1994, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 8 gennaio 1996
8Il Decreto 8 gennaio 1996 (in G.U. 11/1/1996, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 17 marzo 1998
9Il Decreto 17 marzo 1998, (in G.U. 20/03/1998, n. 66), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 10 febbraio 2004
10Il Decreto 10 febbraio 2004, (in G.U. 24/02/2004, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica delle indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo.
Decreto 2 marzo 2006
11Il Decreto 2 marzo 2006, (in G.U. 24/03/2006, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le indennita' di accesso previste dal primo comma del presente articolo sono fissate secondo i seguenti importi: a) fino a 3 chilometri: Euro 1,59 + 0,06 = 1,65; b) fino a 5 chilometri: Euro 1,89 + 0,07 = 1,96; c) fino a 10 chilometri: Euro 3,49 + 0,13 = 3,62; d) fino a 15 chilometri: Euro 4,91 + 0,19 = 5,10; e) fino a 20 chilometri: Euro 6,09 + 0,23 = 6,32, oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata di Euro 1,59 + 0,06 = 1,65.
Testo in vigore dal 1 aprile 2006 al 1 maggio 2008
