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E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E. ((La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi)).

Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 24 luglio 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 17 aprile 1963. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata tolto: alla meta' aggiunto: al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art40 · fonte del testo