Art. 40 — Provento e ripartizione dei diritti di segreteria
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E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E. ((La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1963 al 24 luglio 1965
