Art. 40 — Provento e ripartizione dei diritti di segreteria
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E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E. ((La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 febbraio 1963, n. 361 come modificata dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749
2La L. 28 febbraio 1963, n. 361 come modificata dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966."
Testo in vigore dal 24 luglio 1965 al 12 dicembre 1972
