Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 17 aprile 1963. Leggi il testo vigente →

E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E. La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata alla meta' dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 17 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art40 · fonte del testo