Art. 13 — Liquidazione della posizione assicurativa
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Il primo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di proseguire volontariamente l'iscrizione, e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo". Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
Testo in vigore dal 12 novembre 1988 al 1 luglio 1997
