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L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, e sostituito dal seguente: "Gli agenti delle Ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e, purche', ove trattisi di condannati, essi abbiano altresi' ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune. "La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non puo' essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente. "La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione".
Testo in vigore dal 22 marzo 1954 al 22 dicembre 2008
