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[1]Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

[2]Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfeziono' il diritto all'assegno stesso.

[3]L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non e' cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art5 · fonte del testo