Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) e' modificato nel modo seguente:
tolto: «L'Opera di previdenza e' autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.
tolto: «Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle Colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potra' concedersi su motivata proposta del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sara' effettuato per mezzo dell'economo-cassiere dell'Amministrazione stessa.
tolto: «Ai fini del presente articolo e' considerato in attivita' di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermita'».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art6 · fonte del testo