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[1]I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purche' il padre sia in servizio attivo di grado non superiore al 9°.

[2]Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prendera' gli accordi con gli enti circa le modalita' di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

[3]La somma da erogarsi per tale finalita' non deve ogni anno superare le 300 mila lire.

Testo in vigore dal 24 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-16;969~art7 · fonte del testo