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[1]Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. La tassa di stazionamento per le unitada diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi:
- a)natanti:
- 1)fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro........ L. 400
- 2)per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso....................." 600
- 3)per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso..................." 800 b)
[2]imbarcazioni:
- 1)fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro............. L. 1.500
- 2)per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso.................... " 4.000
- 3)per ogni centimetro eccedente i dodici Metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso...................." 6.000
- 4)per ogni centimetro eccedente i metri diciotto, escluso il bompresso............... " 8.000
- c)navi:
- 3)fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... L. 30.000.000
- 4)oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda..................... " 40.000.000. 2- bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. ((2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.)) 2- quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2- quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 13 agosto 1994
