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Dal 1 gennaio 1976 le unita' da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle 6 miglia dalla costa, e quelle estere equiparate alle nazionali in virtu' di trattati internazionali, che stazionino in porti marittimi nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nei porti marittimi nazionali nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se superiori a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota e' rispettivamente di lire 60 o di lire 75 per ogni tonnellata di stazza lorda. La misura della tassa di cui al precedente comma e ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per due mesi nel periodo compreso fra giugno e settembre, e alla meta', qualora sia effettuato abbonamento per l'intero periodo da giugno a settembre. Per le unita' da diporto nazionali l'abbonamento puo' essere annuale: in tal caso la tassa e' dovuta nella misura di un terzo di quella di cui al precedente comma. Per tutto il periodo dell'abbonamento la nave o l'imbarcazione puo' esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento. Le unita' estere non ammesse a trattamento uguale a quello delle unita' nazionali sono soggette al pagamento del doppio delle tasse previste per le unita' nazionali. Le unita' da diporto nazionali di cui al primo comma del presente articolo, qualora abbiano gia' pagato la tassa di circolazione non sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento. L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unita' da diporto nazionali dal pagamento della tassa di circolazione, anche quando tali unita' effettuano la navigazione nelle acque interne. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 21 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte su Normattiva