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Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. ((2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto e' stabilita nei seguenti importi:

  • b)per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo............. " 800
  • c)per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici metri........... " 1.500
  • d)per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri.............. " 4.000
  • e)per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri............ " 6.000
  • f)per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri.................... " 8.000 2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1 gennaio 1995)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498)) 6 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 1994, N. 378, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 498)) 6 ((3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. 3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalita' previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498

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con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498, ha disposto (con l'art. 3, comma 10-ter) che "I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".

Testo in vigore dal 13 agosto 1994 al 1 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte su Normattiva