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(( Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale. 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

  • d)lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.)) Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, e' ridotta a 2/3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)). Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498

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con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 498, ha disposto (con l'art. 3, comma 10-ter) che "I commi 2 - quater e 2-quinquies dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1995".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2000 al 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art17 · fonte su Normattiva