Art. 2
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Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento. La misura del contributo e' elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.
Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 18 ottobre 1975
