Art. 2
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Per la realizzazione delle opere comprese nel programma di cui al precedente articolo, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli enti indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi ai benefici della predetta legge, i contributi previsti dall'articolo stesso, senza i limiti di spesa e di popolazione ivi indicati, nella misura del 4 per cento. La misura del contributo e' elevata al 5 per cento per le opere da realizzare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera prevista nel programma di cui all'articolo 1 ed ammessa al contributo ai sensi dei precedenti commi, sono compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492
1Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature tecnico-sanitarie e' aumentata al 30 per cento dell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1975 al 22 dicembre 2008
