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Nello svolgimento della sua attivita', l'istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini. Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e puo' conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri. Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta. I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:1973-08-07;519~art2 · fonte su Normattiva