Art. 4 — Ripartizione dell'istituto - Laboratori
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L'Istituto e' costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti. I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro per la sanita', su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della presente legge. I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 28 dicembre 1978
