Art. 4 — Ripartizione dell'istituto - Laboratori
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L'Istituto e' costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti. ((La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519)). I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati dall'Istituto.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 7 agosto 2012
