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(( Nelle conservatorie l'orario per il pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. 2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico e' limitato fino alle ore 11.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 convertito con modificazioni con la L. 29 novembre 2001, n. 409 ha disposto (con l'art. 2) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo."

Testo in vigore dal 1 dicembre 2007 al 1 febbraio 2017

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;52~art24 · fonte su Normattiva