Art. 106 — Esecuzione di pene pecuniarie
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Abrogato dal 30 dicembre 2022
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Entro i limiti posti dal principio di legalita` sono ammissibili, in fase di esecuzione, quelle modificazioni e quegli adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di individualizzazione della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). Pertanto - in aggiunta alla rateizzazione concedibile nella fase di cognizione - deve ritenersi consentito anche il differimento della pena pecuniaria in fase di esecuzione, allorche` l'organo preposto alla conversione ravvisi situazioni di mera insolvenza ricollegabili a difficolta` insorte successivamente alla condanna e meritevoli di considerazione; e cio` indipendentemente dalla prestazione delle garanzie richieste al condannato per il dilazionamento o la rateizzazione in via amministrativa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'indifferibilita` della conversione della pena pecuniaria in conseguenza dell'impossibilita` di adempimento). - v. S. nn. 139/1982, 249/1983; nonche` S. n. 81/1970.
Art. 3 cost. · Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 107 Modifiche al sistema penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art106 · fonte su Normattiva