Modifiche al sistema penale

Art. 106 — Esecuzione di pene pecuniarie

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L'articolo 586 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilita' del condannato e, se ne e' il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 108/1987

    Illegittimità dichiarata
    7 aprile 1987

    Entro i limiti posti dal principio di legalita` sono ammissibili, in fase di esecuzione, quelle modificazioni e quegli adattamenti idonei a soddisfare in concreto l'esigenza di individualizzazione della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). Pertanto - in aggiunta alla rateizzazione concedibile nella fase di cognizione - deve ritenersi consentito anche il differimento della pena pecuniaria in fase di esecuzione, allorche` l'organo preposto alla conversione ravvisi situazioni di mera insolvenza ricollegabili a difficolta` insorte successivamente alla condanna e meritevoli di considerazione; e cio` indipendentemente dalla prestazione delle garanzie richieste al condannato per il dilazionamento o la rateizzazione in via amministrativa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa al comma sesto dell'art. 586 cod. proc. pen. - testo sostituito dall'art. 106, L. n. 689 del 1981 - sotto il profilo dell'indifferibilita` della conversione della pena pecuniaria in conseguenza dell'impossibilita` di adempimento). - v. S. nn. 139/1982, 249/1983; nonche` S. n. 81/1970.

    Art. 3 cost. · Art. 136 c.p. · Art. 586 c.p.p. · Art. 107 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art106 · fonte su Normattiva