Modifiche al sistema penale

Art. 57 — Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio

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Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta' controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta' controllata.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 89/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Questione già dichiarata inammissibile (in quanto implicante valutazioni rimesse alla discrezionalità del legislatore) e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 148/1984, 292/1985, 350/1985 e O. nn. 106/1986 e 267/1986.

    Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 498 c.p. · Art. 77 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art57 · fonte su Normattiva