Art. 57 — Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio
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Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la liberta' controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di liberta' controllata.
Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022
