Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Tribunale per i minorenni di Cagliari), per un riesame della rilevanza, degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione all'art. 59 della stessa legge ed all'art. 30 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni nel processo penale a carico di imputati minorenni), nonché in relazione agli artt. 10, 12, 12-ter d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), conv. nella l. 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, nella parte in cui tale norma - coordinata alle altre richiamate (non escludendo che si applichino anche agli imputati minorenni le "condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive", previste dall'art. 59 l. n. 689 del 1981) - consente che operi indifferenziatamente, nei riguardi di condannati minorenni e di quelli sottoposti a programma di protezione, l'automatismo della revoca della pena sostitutiva, in quanto - posto che con sentenza n. 16 del 1998 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della l. n. 689 del 1981, nella parte in cui non esclude che le condizioni da esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni - spetta al giudice 'a quò verificare se, a seguito di tale sentenza, l'art. 72 l. n. 689 del 1981 sia tuttora operante ai fini e nei limiti della decisione che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. - S. n. 16/1998.
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