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Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa. I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive. L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1978 al 11 luglio 1996

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 233/1996

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (recante "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche"), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, in quanto - premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di ricorsi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, deve ritenersi legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile - l'ampiezza della copertura offerta dai richiamati parametri costituzionali è tale da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva e oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio, particolarmente ove si tratti di controversie, come quella oggetto del giudizio 'a quò, attinente solo all''an' della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione, che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario che la fase giurisdizionale sia preceduta da un esame in sede amministrativa. - Cfr., pure, S. nn. 56/1995, 360/1994 e 406/1993. - V., inoltre, S. nn. 40/1993, 15/1991 e O. n. 315/1995. red.: G. Leo

    Art. 3 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

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  • Ordinanza n. 263/1999

    Questione inammissibile
    23 giugno 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, l. 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), sollevata con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto essa concerne norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 233 del 1996. - S. n. 233/1996.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

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  • Ordinanza n. 152/1997

    Questione infondata
    23 maggio 1997

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della l. 24 gennaio 1978, n. 27, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende nella competenza delle commissioni tributarie le controversie riguardanti le tasse automobilistiche, in quanto tale norma costituisce espressione dell'ampio grado di discrezionalità di cui gode il legislatore nel conformare i singoli istituti processuali e nel ripartire la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale, al cospetto della quale nessun rilievo costituzionale assumono le eventuali difficoltà pratiche che attengono al dato meramente fattuale della concreta applicazione della norma. - V. O. nn. 5/1996 e 295/1995. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-01-24;27~art3 · fonte su Normattiva