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Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e' sostituito dal seguente: "Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:

  • 1)quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
  • 2)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la pensione di riversibilita' a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge".

Testo in vigore dal 16 luglio 1975 al 3 agosto 1989

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-01;296~art5 · fonte su Normattiva