Art. 1 — Magistrati militari
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I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010
