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I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 285/1989

    Questione inammissibile
    25 maggio 1989

    GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - Il Pubblico Ministero in quanto privo di poteri decisori non è legittimato a promuovere giudizi di legittimità costituzionale.

    Art. 108 cost. · Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 5 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

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  • Ordinanza n. 1140/1988

    Questione infondata
    22 dicembre 1988

    Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle cinque ordinanze emesse in data 3 maggio 1988 dal Tribunale militare di Padova (Reg. ordd. nn. 304/88; 333/88; 337/88; 338/88; 339/88) e dalle sette ordinanze emesse in data 5 maggio 1988 dallo stesso Tribunale (Reg. ordd. nn. 331/88; 332/88; 340/88; 341/88; 342/88; 343/88;…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art1 · fonte su Normattiva