Art. 5 — Uffici del pubblico ministero
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Presso la Corte di cassazione e' istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o piu' sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione. Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello. Presso le sezioni distaccate della corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o piu' sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello. Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 1 gennaio 2008
