Art. 5 — Uffici del pubblico ministero
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(( L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione e' composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare e' scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita')) Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello. Presso le sezioni distaccate della corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o piu' sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello. Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero e' composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 9 ottobre 2010
