Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 13 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;406~art5 · fonte su Normattiva