La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituita dalla seguente: "Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ". Il punto d) dello stesso articolo 115, primo comma, e' modificato come segue: "d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art3 · fonte su Normattiva