La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con in privazione dello stipendio per non meno di un mese e non, piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta:

  • a)nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
  • b)per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;
  • c)per uso dell'impiego a fini personali;
  • d)per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
  • e)per comportamento che produca interruzione a turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
  • f)per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art107 · fonte su Normattiva