Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 107 — Sospensione della qualifica
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con in privazione dello stipendio per non meno di un mese e non, piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta:
- a)nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
- b)per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;
- c)per uso dell'impiego a fini personali;
- d)per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e)per comportamento che produca interruzione a turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
- f)per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
