Art. 21 — Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta)
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Alla copertura delle segreterie vacanti dei Comuni di classe 4ª della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge. Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle di Aosta e' nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed e' composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di Comuni della Valle. Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti. Un funzionario amministrativo della Regione esercita le funzioni di segretario.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
